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Diritto
12 Febbraio 2020
Studi di settore e presunzioni malagevoli da superare
Il contribuente destinatario di contestazioni in materia, è tenuto a fornire dei riscontri probatori completi e coerenti, diretti alla declaratoria di inattendibilità delle rilevazioni erariali.
La Cassazione, con una recente pronuncia (Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza 14.01.2020, n. 478), chiarisce in maniera semplificata quanto completa che gli studi di settore, purchè se ne siano verificati i presupposti, consentono il ricorso a parametri predefiniti, considerati alla stregua di presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e in ciò idonei a rideterminare la posizione reddituale del soggetto sottoposto a controllo. Tutto ciò comporterebbe di conseguenza un ribaltamento dell’onere probatorio a carico del contribuente destinatario di verifica tributaria operata con tali metodologie.
Nella casistica qui specificamente trattata, la vicenda trae spunto da un'attività di controllo condotta dall'Amministrazione Finanziaria, a seguito della quale viene contestato un maggior reddito a un contribuente, gestore di un piccolo frantoio, sulla scorta di una serie di parametri reddituali. Il giudice di prime cure vede in tal caso vittoriose le Entrate, anche in mancanza di un compiuto apporto difensivo che si potesse assumere come adeguato e sufficiente rispetto al ribaltamento probatorio accennato. Tale decisione viene tuttavia sovvertita dalla C.T.R., che prende posizione in favore del contribuente. Investita dell’esame di legittimità, la Suprema Corte ritorna tuttavia alla conferma delle posizioni del giudice di prime cure.
Al di là della singolare casistica trattata, la pronuncia in...