L'art. 2751-bis, n. 2 C.C. garantisce il privilegio generale sui mobili del debitore e sui compensi professionali spettanti al singolo professionista o prestatore d'opera solo per il lavoro personale svolto in forma autonoma, con esclusione di quei compensi che, sia pure in misura minima, contengano remunerazione di capitale. Quest'ultima fattispecie ricorre necessariamente ogniqualvolta venga presa in considerazione l'ipotesi di compensi dovuti a professionisti che esercitino la loro attività lavorativa in forma societaria (Cass. civ. sez. I, ord. 20.04.2018, n. 9927).
Da un lato, il fatto che il creditore sia inserito in un'associazione professionale, costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, non può comportare dì per sè, quale conseguenza automatica e indefettibile, l'inapplicabilità del privilegio di cui alla citata norma; dall'altro, è pur sempre necessario che, in siffatta ipotesi, il rapporto di prestazione d'opera si instauri esclusivamente e direttamente tra il singolo professionista e il cliente: soltanto in tal caso infatti è possibile ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un'attività lavorativa, ancorché comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento (Cass. civ., sez. VI, ord. 2.08.2018, n. 20438).
In tale prospettiva,...