Studio associato, il socio recede senza liquidazione della quota
Il professionista che abbia contribuito alla crescita dello studio potrebbe uscire senza ricevere alcuna quota del patrimonio comune. L’esito deriva dalla disciplina richiamata nei patti, non da una regola generale inderogabile.
L’abrogazione della L. 23.11.1939, n. 1815, disposta dall’art. 10, c. 11 L. 12.11.2011, n. 183, ha consentito la costituzione delle società tra professionisti. Il comma 9 ha tuttavia fatto salve le associazioni professionali già esistenti. Continuano così a operare strutture prive di una disciplina civilistica organica, nelle quali il recesso dell’associato e la liquidazione della sua posizione dipendono in misura decisiva dal contenuto dei patti sociali.L’ordinanza della Cassazione 20.05.2026, n. 15396 interviene su uno degli effetti più delicati di tale incertezza. Il caso riguardava il recesso da un’associazione professionale, i cui accordi stabilivano che, per quanto non espressamente previsto, si applicassero le disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni. La Corte ha attribuito valore determinante a questo rinvio e ha applicato l’art. 24, ultimo comma c.c. Il professionista receduto non ha quindi potuto ripetere i contributi versati né ottenere una quota del patrimonio dell’associazione.La decisione conferma un principio ormai consolidato. Lo studio associato, pur privo di personalità giuridica, può costituire un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici. Sul piano interno, tuttavia, la fonte primaria della disciplina resta la volontà degli associati. Il contratto associativo diviene così il punto decisivo per stabilire diritti, obblighi e conseguenze patrimoniali dell’uscita.L’ordinanza non afferma, comunque, che...