Il sub-affidamento di una concessione demaniale (in questo caso relativa ad alcune porzioni di un porto turistico con annessi pontili galleggianti per le imbarcazioni e tratti di banchina) deve essere necessariamente preceduto dall’autorizzazione ex art. 45-bis codice della navigazione, che la Pubblica Amministrazione (nel nostro caso, il Comune) rilascia su richiesta del concessionario all’esito di apposita istruttoria. La norma prevede che anche interi settori dell’attività esercitata con la concessione demaniale possano formare oggetto di sub-affidamento in favore di terzi soggetti, e tale sub-affidamento, che nella pratica commerciale assume le vesti del contratto di affitto d’azienda o simili, è regolato dalle norme di diritto comune, essendo il relativo contratto un negozio giuridico che soggiace alle regole del Codice Civile.
Occorre fare però attenzione allo stretto rapporto che si instaura tra tale negozio e la concessione demaniale nel senso che, come sancito ancora una volta dal Consiglio di Stato (sez. VI – 18.07.2019 n. 5045), gli “effetti” della concessione demaniale possono avere ricadute sui contratti di sub-affidamento nel momento in cui tali contratti richiamano espressamente alcune clausole come quella risolutiva espressa. Il mancato pagamento del canone demaniale posto a carico del concessionario può, infatti, costituire motivo di risoluzione automatica del contratto di concessione...