Imposte dirette 28 Gennaio 2026

Subaffitto dei locali o di poltrona nel regime forfetario

Analisi del trattamento fiscale dei compensi da sublocazione parziale dei locali o da locazione di poltrona o cabina conseguiti in regime forfetario, tra redditi diversi e reddito d'impresa.

I saloni di acconciatori ed estetisti spesso si trovano nella condizione di avere a disposizione spazi inutilizzati. Al fine di impiegare questa capacità produttiva in eccesso, si è diffuso il ricorso alla sublocazione di parte dei locali, oppure l’affitto di poltrona o di cabina. Con riferimento a quest’ultima fattispecie, il riferimento è a un particolare contratto con il quale il titolare di un salone di acconciatura o di un centro estetico concede in uso a terzi una parte dell’immobile e delle attrezzature verso un corrispettivo (C.M. Sviluppo Economico 31.01.2014, n. 16361).Con la consulenza giuridica relativa all’interpello 21.06.2013, n. 954-24 l’Agenzia delle Entrate aveva fornito chiarimenti in relazione al trattamento, ai fini delle imposte dirette e Iva, da applicare all’affitto di poltrona, estensibili, per analogia, all’affitto di cabina. Tali chiarimenti erano stati forniti nell’ottica di un locatore in regime ordinario; tuttavia, gli stessi risultano utili anche a derimere il caso in cui il locatore abbia adottato il regime forfetario.L’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che la fattispecie dell’affitto di poltrona (e cabina) appare riconducibile allo schema della locazione di un immobile strumentale, in quanto, per esempio, in presenza di affitto di poltrona il soggetto che esercita l’attività di acconciatore può svolgerla per effetto della messa a disposizione della porzione di immobile strumentale. Tuttavia, nel medesimo...

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