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Lavoro 11 Giugno 2021

Subappalti nel mirino

Le novità introdotte in materia dal Decreto Semplificazioni per prevenire infiltrazioni criminali e fenomeni di illegalità.

Quando nel 2016 venne approvato il “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione”, l’intento del legislatore era quello di introdurre un sistema basato sulla qualità e in grado di impedire l’annoso problema della lievitazione dei costi, derivante soprattutto dal mancato rispetto dei progetti preliminari.
Vennero perciò varate alcune misure ad hoc, quali un nuovo modello di progettazione, una limitazione dei contratti di subappalto, la scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa come criterio preferenziale, metodi di riduzione del contenzioso amministrativo e, infine, una serie di disposizioni volte a garantire la legalità, partendo dal rafforzamento e dal potenziamento dell’ANAC nell’esercizio dei suoi compiti di vigilanza.

Le stringenti necessità legate alla pandemia hanno posto l’esigenza di rivedere immediatamente alcune di queste norme, al fine di rendere più rapida ed efficace l’azione riformatrice dello Stato in materia.
È quanto emerge dal Piano Nazionale di Resistenza e resilienza (PNRR) inviato alla Commissione Europea, laddove a proposito di contratti pubblici, viene riportato che “la semplificazione delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni è l’obiettivo essenziale per l’efficiente realizzazione delle infrastrutture e per il rilancio dell’attività edilizia: entrambi aspetti essenziali per la ripresa a seguito della diffusione del contagio da Covid-19”.

Tra gli ambiti di intervento individuati dal PNRR, assume un’importanza prioritaria quella della lotta alle infiltrazioni mafiose. Per scongiurare tale rischio, l’odierna normativa è irrigidita da numerose limitazioni come l’obbligo dell’impresa appaltatrice di indicare già in sede di gara il nome dei subappaltatori ai quali, in ogni caso, non può essere affidato oltre il 30% dei lavori.
Senza disconoscere, ovviamente, la pericolosità del fenomeno criminale nel nostro Paese, non si può fare a meno di rilevare come la suddetta previsione sia in contrasto col diritto comunitario (procedura infrazione n. 227/2018) che la considera un ostacolo alla libertà di iniziativa economica.

Sul punto, il Decreto Semplificazioni, che entrerà in vigore il 15.06.2021, ha previsto importanti novità: fino al 31.10.2021 il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. In ogni caso il subappaltatore deve assicurare gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dal contraente principale, inclusa l’applicazione della contrattazione collettiva di riferimento.
Dal 1.11.2021 viene rimosso ogni limite quantitativo, ma le stazioni appaltanti dovranno espressamente indicare i tipi di lavorazione da porre esclusivamente a carico dell’aggiudicatario. Su di esse, inoltre, incomberà l’obbligo di specificare le opere per le quali è necessario rafforzare i controlli sui cantieri e sui luoghi di lavoro anche al fine di prevenire infiltrazioni criminali, salvo che le imprese subappaltatrici non siano iscritte nella white list o nell’anagrafe antimafia.

Dentro questo pacchetto di misure, sarebbe stato forse più opportuno inserire delle differenziazioni più obiettive, legate magari alle specificità territoriali ovvero alla tipologia delle procedure di aggiudicazione (ad esempio, in quelle dove i margini di negoziazione sono più ridotti va bene porre limiti meno stringenti), anche se va onestamente detto che trovare il giusto equilibrio in una normativa così delicata è sempre molto arduo.