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Diritto
16 Dicembre 2020
Successione di norme? Non è obiettiva condizione di incertezza
Il susseguirsi anche ravvicinato delle regolamentazioni per la medesima materia non prefigura ipotesi di obiettiva incertezza interpretativa inevitabile in relazione al contenuto, all’oggetto e ai destinatari della disposizione tributaria.
In materia di concreta applicabilità di sanzioni amministrative scaturenti da violazioni di norme tributarie, è possibile che sussista una “incertezza normativa oggettiva”, tale da dare luogo a esenzione della punibilità del contribuente per carenza di responsabilità amministrativa-tributaria ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 10 dello Statuto del Contribuente e art. 8, D.Lgs. 546/1992. Quest’ultima norma impone alle Commissioni Tributarie di dichiarare non applicabili le sanzioni previste dalle leggi tributarie, quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce. In tale contesto, è necessaria una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, che sia riferibile non già a un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata, né tantomeno all'Ufficio Finanziario, ma al giudice, che rappresenta l’unico soggetto cui l’ordinamento attribuisce il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione.
A tale conclusione è pervenuta la Cassazione, Civ. Sez. V, con l'ordinanza 23.11.2020, n. 26542. Ma in cosa si sostanzia concettualmente tale “incertezza”? Senza pretese di...