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Società e contratti 06 Giugno 2026

Successione di quote e controllo nelle Srl familiari

Il trasferimento mortis causa di quote sociali non è agevolato per il solo vincolo familiare. Occorre verificare se la partecipazione attribuita consenta ai beneficiari un effettivo governo assembleare.

L’esenzione dall’imposta su successioni e donazioni per il trasferimento di partecipazioni societarie costituisce una deroga qualificata al principio ordinario di imposizione dei trasferimenti gratuiti. La sua giustificazione sistematica va ricercata non nella mera conservazione familiare della ricchezza, ma nella continuità dell’impresa e del relativo assetto di governo.La risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello 26.05.2026, n. 109 chiarisce tale impostazione con riguardo al trasferimento mortis causa di una quota di Srl pari al 35%, attribuita agli eredi in comunione ereditaria indivisa. Se la partecipazione non è idonea ad attribuire il controllo di diritto, il beneficio dell’art. 3, c. 4-ter D.Lgs. 346/1990 non opera. Il passaggio agevolato richiede che la quota trasferita consenta ai beneficiari di acquisire o integrare una posizione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.Nelle Srl familiari, la verifica del controllo non può risolversi in una sommatoria indistinta delle percentuali riferibili al nucleo familiare. Quando la quota relitta è devoluta in comunione indivisa e i coeredi detengono già, in proprio, ulteriori partecipazioni, occorre distinguere la contitolarità ereditaria dalle posizioni individuali. La comunione riguarda soltanto la quota caduta in successione e comporta l’esercizio unitario dei relativi diritti. Non determina, invece, una fusione con le partecipazioni personali dei singoli eredi, che restano autonome. Nel...

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