Con la risposta all’interpello n. 109/2026 l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sulla possibilità, ai fini della fruizione dell’esenzione dal tributo successorio, di ricongiungere, nel computo del possesso partecipativo di diritto, la partecipazione detenuta singolarmente dai discendenti con quella detenuta dal de cuius detenuta in comunione indivisa.L’Istante chiedeva chiarimenti in merito all’applicazione dell’agevolazione dell’imposta di successione prevista dall’art. 3, c. 4-ter, TUSD (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni) alla quota societaria del 35% che sarebbe stata trasferita agli eredi per successione legittima. Il residuo capitale sociale della società è posseduto per il 35% dall’Istante medesimo e, nella misura del 15% ciascuna, dalle 2 figlie. La quota societaria del 35% del de cuius, secondo successione legittima, era destinata in comunione indivisa all’Istante e alle 2 figlie. I diritti sociali raccordati alla quota trasferita mortis causa sarebbero stati esercitati tramite un rappresentante comune e infine i soci superstiti, nonché eredi legittimi del de cuius, avrebbero manifestato, con apposita dichiarazione da allegare alla dichiarazione di successione, l’intenzione di proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento e di detenere il controllo di diritto per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data...