Nell’impianto del Codice della Crisi, la formazione delle classi dei creditori è obbligatoria nell’ambito del concordato preventivo in continuità aziendale. All’art. 2, lett. r) CCII, il legislatore chiarisce che con tale locuzione si intende l’insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei. Quanto alla distinzione tra “posizione giuridica” e “interessi economici”, sembra che la prima debba fare riferimento al rango del credito e al suo trattamento giuridico, mentre i secondi dovrebbero attingere alla qualità del creditore e del rapporto obbligatorio dal quale scaturisce il credito stesso.Al riguardo, è bene ricordare che la Suprema Corte, ancorché nel vigore della legge fallimentare ma con principio senz’altro replicabile anche al Codice della Crisi, ha ritenuto che in tema di concordato preventivo, ove intenda prevedere la suddivisione in classi, la proposta si deve necessariamente conformare ai 2 criteri fissati dal legislatore, costituiti dall’omogeneità delle posizioni giuridiche e degli interessi economici. L’omogeneità delle posizioni giuridiche, quale criterio volto a garantire sul piano formale le posizioni più o meno avanzate delle aspettative di soddisfo, riguarda la natura oggettiva del credito e concerne le qualità intrinseche delle pretese creditorie, tenendo conto dei loro tratti giuridici caratterizzanti, del carattere chirografario o privilegiato, della eventuale esistenza di contestazioni...