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Diritto
01 Luglio 2020
Sufficienza della motivazione e allegazioni documentali
La mancata produzione di una circolare ministeriale richiamata negli atti di controllo o accertamento, non può mai integrare un'ipotesi di nullità dell'atto impositivo.
Come principio generale, ogni atto che contiene una pretesa impositiva (in primis, gli avvisi di accertamento) deve necessariamente consentire al contribuente di prendere completa contezza tanto dell'esatto ammontare della pretesa impositiva, quanto, in termini qualitativi, della natura giuridica. In mancanza di tale stato di conoscenza, scaturente dalla completa informazione che ogni atto deve intimamente recare, il provvedimento eventualmente compiuto deve ritenersi illegittimo e privo di qualsivoglia effetto (in pratica: tecnicamente “nullo”).
A tali inconvenienti soccorre, in ogni caso, l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo, il quale, com'è noto, persegue lo scopo di porre il contribuente in condizione di avere una compiuta conoscenza della pretesa impositiva, in modo da consentirgli di vagliare l'eventualità e soprattutto l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur. In tale contesto, si rileva come il novero degli elementi conoscitivi in questione debba essere fornito all'interessato in maniera tempestiva, con uno specifico grado di completezza e determinatezza che ne consenta la piena intelligibilità del contenuto, in maniera tale da esercitare nel migliore dei modi il proprio diritto di difesa.
Ed è proprio in tale contesto argomentativo che si inserisce l'ordinanza della Suprema Corte...