L'art. 10, c. 1 D.L. 8.04.2020, n. 23 stabilisce che sono improcedibili tutti i ricorsi ai sensi degli artt. 15 (Procedimento per la dichiarazione di fallimento) e 195 (Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa) R.D. 16.03.1942, n. 267 e 3 D.Lgs. 8.07.1999, n. 270, depositati nel periodo tra il 9.03.2020 e il 30.06.2020, salvo che la richiesta sia presentata dal pubblico ministero. A fronte di tale dato letterale, gli operatori del diritto si sono interrogati sulla possibilità di comminare l'improcedibilità anche ai ricorsi per il fallimento presentati dall'imprenditore in proprio.
Di recente, il Tribunale di Piacenza ha dato risposta negativa al quesito, sulla base delle seguenti argomentazioni. In primo luogo, l'art. 10 fa espresso riferimento ai ricorsi presentati ai sensi degli artt. 15 e 195 L.F. e 3 D.Lgs. 270/1999, mentre manca un riferimento espresso all'art. 14 L.F., norma che disciplina in modo specifico il ricorso per fallimento in proprio dell'imprenditore; in tema, sebbene la relazione illustrativa esponga un'interpretazione diversa e dia per scontato che la norma si applichi anche all'ipotesi di fallimento in proprio, il Collegio piacentino ha ricordato che la voluntas legi non può che rilevare in senso oggettivo e debba, in ogni caso, desumersi in primis dal tenore letterale della norma, restando l'“intenzione” puramente soggettiva...