La sentenza della Cassazione n. 51530/2018 si esprime sul tema dei cantieri temporanei o mobili e in particolare, sul comportamento da tenere in caso di assenza prolungata dal luogo di lavoro del capocantiere, la cui mancata sostituzione anche con diretta assunzione del compito di controllo e sorveglianza va imputata al datore di lavoro.
Il caso tratta dell'infortunio subito da due dipendenti precipitati per la rottura di alcune lastre da una copertura posta a un'altezza di 6 m. Dai due primi gradi di giudizio è emerso che il datore di lavoro aveva consentito l'attività in quota a operai che, pur indossando l'imbracatura, non erano assicurati a linee vita, risultate esse stesse non idonee, poco manutenute e installate in modo incompleto.
La valutazione tecnica dell'organismo di controllo ha denunciato come anche un ipotetico ancoraggio alla struttura non avrebbe scongiurato il cedimento del sistema, oltre a non essere rispettato il "tirante d'aria", spazio da tenere libero per evitare impatti contro gli ostacoli posti lungo la traiettoria di caduta.
Il capocantiere e contestuale responsabile della sicurezza risultava nella circostanza in ferie, senza la previsione di una sostituzione e lasciando il cantiere in una spontanea autogestione. Solo in seguito la ditta ha prodotto un documento in cui era designato al ruolo proprio l'infortunato, sprovvisto di formazione specifica, che ha giustificato il mancato aggancio con la...