Durata - La certificazione è valida:
- immediatamente dopo la somministrazione della seconda dose e con una validità di 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale (anche per i monodose) primario o dalla terza dose. Dal 1.02.2022 la durata sarà pari a 6 mesi;
- immediatamente dopo la somministrazione della prima dose, per i guariti da Covid e con una validità di 9 mesi (6 mesi dal 1.02.2022) dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla terza dose (cessa di avere validità nel caso in cui, durante la sua vigenza, il soggetto risulti positivo al virus);
- a seguito di guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 e senza somministrazione di vaccino (con validità di 6 mesi e cessa di avere validità nel caso in cui, durante la sua vigenza, il soggetto risulti positivo al virus).
A cosa serve - In zona gialla e arancione, nonché in zona bianca fino alla fine dello stato di emergenza (attualmente fissata per il 31.03.2022) per accedere a:
- spettacoli;
- eventi sportivi;
- feste e discoteche;
- cerimonie pubbliche;
- fino al 31.01.2022 saranno vietati eventi, feste, cerimonie, concerti che implichino assembramenti in spazi aperti. Saranno, inoltre, chiuse discoteche, sale da ballo e locali assimilati.
Dal 10.01.2022 e fino alla fine dello stato di emergenza, il Super Green Pass diviene obbligatorio anche per:
- bar e ristorazione al chiuso e all’aperto. Già dal 25.12.2021, anche per il consumo di cibi e bevande al banco;
- alberghi e strutture ricettive, nonché i servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti alloggiati;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere - anche all’interno di strutture ricettive - anche per attività all’aperto nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori di persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi anche per attività all’aperto;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- accesso e utilizzo di:
- aeremobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.
Le scelte del Governo, anche considerando il brevissimo lasso di tempo nel quale si sono susseguite, sono molto chiare e finalizzate a rendere il Green Pass “base” sempre più residuale: ovviamente, rispetto a tutto questo, il passaggio eventualmente più pesante potrebbe essere quello di rendere il Super Green Pass conditio sine qua non anche per l’accesso ai luoghi di lavoro.
Un’ipotesi che porterebbe dritti a un implicito obbligo vaccinale e che, senza dubbio, potrebbe scatenare questioni di livello sociale non indifferenti: nonostante ciò, va però detto che questa opzione non sembra essere così improbabile, soprattutto considerando come sia già entrata a far parte (in maniera preponderante) del dibattito pubblico e politico delle ultime settimane. Staremo a vedere.
