Gli artt. 38-42 del T.U.B. hanno lo scopo, da una parte, in caso di inadempimento del mutuatario, di garantire agli istituti di credito significativi privilegi per il recupero del credito erogato e dall’altra, di favorire lo stanziamento di maggiori risorse a medio/lungo termine alle imprese.
Tra le disposizioni che hanno destato particolari dubbi e contrasti in seno alla giurisprudenza di legittimità e di merito, spicca l’art. 38, c. 2 del T.U.B. Tale norma introduce il principio di proporzionalità tra la somma erogata e il valore del bene immobile garantito da ipoteca. A meno che la richiesta di finanziamento non venga accompagnata da altre solide garanzie, attualmente, il limite massimo finanziabile è pari all’80% del valore dell’immobile. Tale limitazione consentirebbe di evitare che gli istituti di credito si espongano nei confronti di soggetti terzi senza avere le necessarie garanzie bancarie. Va infatti limitata la condotta del finanziatore, il quale senza rispettare i principi cardine di sana e corretta gestione finanziaria, conceda incautamente credito a soggetti terzi rispetto ai quali non sussiste una concreta possibilità, anche esecutiva in tale circostanza, di recupero del credito.
La questione principale, tralasciata dal legislatore, attiene alle conseguenze giuridiche che deriverebbero dal superamento del suddetto limite finanziabile. La diatriba giurisprudenziale in merito a tale aspetto si protrae da...