La legge di Bilancio per il 2024, L. 30.12.2023 n. 213, ha modificato l’art. 67, c. 1 del Tuir, introducendo la lett. b-bis). Seguendo la disciplina alla quale si aggancia, la nuova norma stabilisce dunque che sono redditi diversi purché:
- non costituiscano redditi di capitale;
- non siano conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- non siano conseguiti in relazione alla qualità di lavoratore dipendente;
le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico o eliminazione delle barriere architettoniche, il c.d. superbonus, di cui all'art. 119 D.L. 34/2020, che si siano conclusi da non più di 10 anni all'atto della cessione.
Per espressa previsione non vi rientrano, e non generano plusvalenze:
Per espressa previsione non vi rientrano, e non generano plusvalenze:
- gli immobili acquisiti per successione;
- gli immobili che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.
La nuova disposizione ha inoltre modificato l’art. 68, c. 1 del Tuir per cui anche per le nuove introdotte tipologie di plusvalenza il calcolo prevede che esse siano costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo, mentre per gli immobili acquisiti per donazione si dovrà assumere come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.
Ai fini della determinazione dei costi inerenti all’immobile, nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da non più di 5 anni, all'atto della cessione, non si dovrà tenere conto delle spese relative a tali interventi qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni relative alla cessione del credito o dello sconto in fattura.
Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di 5 anni, all'atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si dovrà tenere conto del 50% di tali spese qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito/sconto in fattura.
Infine, per gli immobili, acquisiti o costruiti alla data della cessione da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come sopra determinato, sarà rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Ai fini della tassazione delle plusvalenze il cedente, espressamente al momento dell’atto, può invocare l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui alla L. 160/2019 nella misura del 26%, altrimenti varrà la tassazione ordinaria.
Le nuove norme si applicano per gli atti posti in essere dal 1.01.2024.
Ai fini della determinazione dei costi inerenti all’immobile, nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da non più di 5 anni, all'atto della cessione, non si dovrà tenere conto delle spese relative a tali interventi qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni relative alla cessione del credito o dello sconto in fattura.
Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di 5 anni, all'atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si dovrà tenere conto del 50% di tali spese qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito/sconto in fattura.
Infine, per gli immobili, acquisiti o costruiti alla data della cessione da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come sopra determinato, sarà rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Ai fini della tassazione delle plusvalenze il cedente, espressamente al momento dell’atto, può invocare l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui alla L. 160/2019 nella misura del 26%, altrimenti varrà la tassazione ordinaria.
Le nuove norme si applicano per gli atti posti in essere dal 1.01.2024.
