Superbonus e cessione dell’immobile: la plusvalenza non imponibile
La risposta all’interpello n. 124/2026 chiarisce data di acquisto e requisito dell’abitazione principale dei familiari ai fini dell’art. 67, c. 1, lett. b-bis) del Tuir, in caso di cessione di immobile oggetto di superbonus.
L’Agenzia delle Entrate, con risposta all’interpello n. 124/2026, interviene sull’applicazione dell’art. 67, c. 1, lett. b-bis) del Tuir, in caso di cessione di un immobile sul quale sono stati eseguiti interventi edilizi agevolati (superbonus) ai sensi dell’art. 119 D.L. 19.05.2020, n. 34, conclusi entro il 31.12.2024 e fruiti tramite sconto in fattura. La norma qualifica come redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali il cedente o altri aventi diritto hanno effettuato interventi edilizi che hanno beneficiato del superbonus conclusi da non più di 10 anni alla data dell’atto, con esclusione degli immobili acquisiti per successione e degli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti la cessione, ovvero, se tra acquisto (o costruzione) e cessione trascorre un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.Nel caso esaminato, una persona fisica, nel 2006, acquista dai genitori la piena proprietà dell’immobile, nel 2012, dona ai genitori l’usufrutto vitalizio, mantenendo la nuda proprietà e, nel 2022, torna piena proprietaria a seguito della rinuncia a titolo gratuito all’usufrutto da parte dei genitori. I genitori mantengono residenza e dimora nell’immobile fino al decesso del padre (17.02.2022) e al trasferimento di residenza della madre (28.04.2022); successivamente l’unità immobiliare resta a...