Superbonus, il massimale fiscale non determina la parcella dei tecnici
Senza un accordo sul corrispettivo, la liquidazione giudiziale segue i parametri del 2012 e considera qualità e completezza delle prestazioni. Per il Tribunale di Milano il massimale fiscale delimita la spesa agevolabile, non il compenso.
Il limite entro il quale una spesa professionale può beneficiare del superbonus non coincide automaticamente con il compenso spettante al tecnico. La distinzione assume rilievo quando l’intervento si interrompe e manca una pattuizione economica per le attività già eseguite: il richiamo fiscale al D.M. 17.06.2016 non basta a fondare la pretesa del professionista. In questa situazione, la liquidazione giudiziale trova riferimento nel D.M. 140/2012, considerando l’opera effettivamente svolta. È il principio valorizzato dal Tribunale di Milano nella sentenza 22.09.2026, n. 7234, relativa alla progettazione di lavori condominiali destinati all’accesso al 110%. La pronuncia riguarda dunque la quantificazione in assenza di accordo, senza imporre un ricalcolo generalizzato delle parcelle superbonus.La ragione risiede nella diversa funzione dei 2 decreti. Il punto 13.1, lett. c) dell’allegato A al D.M. 6.08.2020 ammette alla detrazione gli oneri delle prestazioni professionali connesse agli interventi, dell’APE e dell’asseverazione secondo i valori massimi del decreto del 2016. Questo rinvio delimita la spesa fiscalmente ammissibile, ma non sostituisce l’accordo tra committente e professionista. Il corrispettivo deve quindi essere individuato anzitutto sulla base delle pattuizioni intervenute, mentre la sua agevolabilità richiede una distinta verifica. Un importo conforme al parametro fiscale non dimostra, da solo, che il cliente abbia accettato di pagarlo; allo...