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Diritto
21 Settembre 2023
Superbonus: il regime della responsabilità solidale
Il regime della responsabilità dei cessionari del credito d’imposta nel caso di condotte fraudolente ha subito nel tempo molteplici evoluzioni normative.
In origine tale responsabilità era disciplinata dal combinato disposto dei commi 4, 5 e 6 dell’art. 121 del decreto Rilancio, secondo cui il soggetto fornitore ovvero cessionario poteva essere chiamato a rispondere in caso di errata compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/1997, ossia nel caso in cui il credito risultasse utilizzato in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.
Diversa, invece, l’ipotesi di responsabilità dei cessionari o dei fornitori disciplinata dal comma 6, ricondotta alle ipotesi di concorso nella violazione delle norme tributarie di cui dall’art. 9 D.Lgs. 472/1997 laddove “quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso”.
Con l’evidente obiettivo di raggiungere un equilibrio tra l’esigenza di consentire la circolazione dei crediti e quella di contrastare fenomeni illeciti e/o comunque fraudolenti, mediante l’introduzione dell’art. 33-ter D.L. 115/2022 (c.d. decreto Aiuti-bis) il legislatore ha modificato radicalmente la disciplina previgente, introducendo una fattispecie di responsabilità solidale del cessionario...