Accertamento, riscossione e contenzioso
18 Gennaio 2025
Superbonus: impugnabile l'annullamento delle comunicazioni di cessione
La C.G.T. di Pavia, con la sentenza 30.12.2024 n. 434/2024, ribadisce che l’annullamento della comunicazione di opzione è atto impugnabile, garantendo la piena difesa per i soggetti che rischiano di perdere la detrazione fiscale da superbonus.
Il tema dell’impugnabilità delle comunicazioni di annullamento, emesse dall’Agenzia delle Entrate a seguito di controlli preventivi sui crediti maturati per il superbonus, ha recentemente trovato ulteriore conferma nella giurisprudenza di merito, consolidando la tutela del contribuente che subisce il blocco dello sconto in fattura o della cessione del credito. Secondo quanto riportato in alcune pronunce, come la sentenza 11.04.2023 n. 81/1/23 della C.G.T. di Trieste e la sentenza 6.06.2024 n. 7482/2024 della C.G.T. di Roma, i giudici hanno manifestato una tendenza a ritenere legittima l’impugnazione del provvedimento che annulla la comunicazione di opzione.La questione riveste particolare importanza se si considera il meccanismo previsto dall’art. 121 del D.L. 34/2020, che consente ai beneficiari dei bonus edilizi di optare, in alternativa alla tradizionale fruizione in dichiarazione dei redditi, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Questa scelta, soprattutto nel caso dell’opzione per lo sconto totale, permette di evitare l’esborso di somme ingenti, rendendo immediatamente utilizzabile il credito al soggetto fornitore o a chi acquista il diritto. L’Agenzia delle Entrate, per prevenire comportamenti fraudolenti, effettua un controllo preventivo ai sensi dell’art. 122-bis del D.L. 34/2020, sospendendo per un massimo di 30 giorni le comunicazioni considerate a rischio. Nel caso in cui, all’esito di tali controlli, vengano riscontrati...