La disciplina del 110% è stata più volte modificata con riferimento ai soggetti beneficiari della detrazione, agli interventi agevolabili nonché all’aliquota della detrazione medesima che, in linea generale, è ridotta al 90% delle spese sostenute nel 2023.
La detrazione del 110%, di cui all’art. 119, c. 8-bis, primo periodo D.L. 19.05.2020 n. 34, continua ad applicarsi alle spese sostenute fino al 31.12.2023, nei casi previsti dall’art. 1, c. 894, lett. da a) a d), L. 29.12.2022 n. 197, per gli interventi:
diversi da quelli effettuati dai condomìni, per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti presentata alla data del 25.11.2022;
effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 31.12.2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata entro il 18.11.2022. La data della delibera assembleare deve essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso dei mini condomini in cui, ai sensi dell’art. 1129 c.c., non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea;
effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 25.11.2022 e la delibera assembleare che ha...