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Paghe e contributi
23 Agosto 2025
Superminimo, quando è assorbibile
Il datore di lavoro può decidere di corrispondere al lavoratore un “superminimo”, quindi un aumento della retribuzione minima contrattuale, che assorbe futuri aumenti contrattuali. Occorre rispettare alcune condizioni.
È frequente la situazione del datore di lavoro di riconoscere al lavoratore, che dispone di esperienze/ competenze, un compenso retributivo in aggiunta alla retribuzione prevista dal Ccnl di riferimento, con la clausola che possa in futuro assorbire aumenti previsti dal predetto Ccnl. Questo aumento viene indicato distintamente tra le voci della retribuzione contrattuale, con la voce “superminimo assorbibile”, nella pratica nella parte alta del cedolino di paga dove sono indicate le voci retributive distinte della retribuzione, paga base, contingenza, scatti di anzianità. Si tratta quindi di un effettivo aumento retributivo che può ridursi o azzerarsi in caso di futuri aumenti contrattuali.Affinché il superminimo assorbibile possa effettivamente assorbire aumenti futuri occorre rispettare alcune condizioni per evitare dubbi e disagi al lavoratore quindi per evitare controversie. Anzitutto il superminimo assorbibile deve essere previsto da atto scritto, quindi nella lettera di assunzione, o in successive lettere o accordi nel corso del rapporto di lavoro, sottoscritti da ambo le parti. La clausola deve essere specifica, in genere, "il superminimo assorbibile di ... euro potrà assorbire futuri aumenti previsti da Ccnl". Il superminimo assorbibile non può assorbire: a) gli scatti di anzianità (Cassazione 2024) o anche non può assorbire gli aumenti periodici di anzianità previsti da Ccnl che prevedono specificatamente aumenti del minimo contrattuale a superamenti di...