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Lavoro 15 Luglio 2022

Suspence per la prescrizione dei crediti di lavoro

Il 6.07.2022 si è tenuta l’udienza di discussione della prima causa arrivata avanti alla Suprema Corte in tema di prescrizione dei crediti di lavoro in costanza di rapporto a seguito della riforma dell’art. 18 L. 300/1970.

Come noto, il regime di prescrizione dei crediti di lavoro è disciplinato dall’art. 2948 c. 1 n. 4 c.c., a mente del quale si prescrive in 5 anni, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. In un passato oramai alquanto risalente (parliamo degli anni ’60), si era discusso in ordine alla decorrenza di tale prescrizione quinquennale, cioè se potesse decorrere in costanza di rapporto, oppure se iniziasse a decorrere unicamente una volta cessato. La parola fine alla querelle era stata posta ancora negli anni ’70 dalla Corte Costituzionale, la quale aveva sancito i seuenti punti: nell’ipotesi di aziende in regime di tutela obbligatoria, la prescrizione non poteva maturare in costanza di rapporto, con la conseguenza che un lavoratore, entro 5 anni dalla cessazione, aveva titolo per rivendicare eventuali differenze o arretrati retributivi inerenti all’intera durata del rapporto; nell’ipotesi di aziende in regime di tutela reale, invece, la prescrizione maturava anche durante il rapporto, di talché un lavoratore aveva titolo di agire solo per le differenze relative ai 5 anni antecedenti il compimento di un idoneo atto interruttivo, a prescindere che tale atto fosse stato compiuto in costanza o successivamente alla cessazione del rapporto. La Corte Costituzionale chiariva che il trattamento di miglior favore per i dipendenti delle aziende in regime di tutela...

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