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Contabilità e bilancio 04 Maggio 2023

Svalutazione dei beni immobili per perdite durevoli

Sul piano fiscale la svalutazione dei beni immobili per perdite durevoli non dipende dal criterio legale di redazione del bilancio, ma solo dalla disciplina del Tuir.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 21.04.2023, n. 10773, conferma l’inoperatività del principio di derivazione dalle risultanze dal bilancio nel caso di svalutazione civilistica dei beni infungibili non raggruppabili in categorie omogenee per natura e per valore. Il caso ha riguardato la svalutazione di un immobile contabilizzato in bilancio come rimanenza finale. Sia per la CTP di Milano che per la CTR della Lombardia il criterio di valutazione di beni non fungibili deve avvenire a costo specifico, in ordine al quale l’art. 92 del Tuir non prevede metodi di svalutazione, per cui la perdita durevole di valore diventa fiscalmente rilevante solo con l’effettivo realizzo della minusvalenza al momento della vendita dell’immobile, non assumendo significatività fiscale il criterio di redazione legale del bilancio previsto all’art. 2426, c. 9 c.c., che si raccorda con il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato. Il contribuente adduceva, a motivo del proprio ricorso, come i limiti alla svalutazione dei beni previsti dall’art. 92 del Tuir si riferiscano solo alla rimanenza di beni fungibili, mentre omette qualsiasi prescrizione per le rimanenze valutate a costo specifico. Tale mancanza di disciplina valutativa per i beni infungibili non può, però, essere intesa alla stregua di un divieto implicito al riconoscimento fiscale della loro perdita durevole prima del realizzo della minusvalenza,...

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