L'art. 1, c. 1093, L. 30.12.2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) proroga al 2019 la modalità di misurazione della TARI per i Comuni, sulla base di un criterio medio-ordinario (in ragione cioè delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) piuttosto che in base alla quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE).
A tal fine è stato modificato l'art. 1, c. 652 L. 27.12.2013, n. 147 (legge di Stabilità per il 2014). Si rammenta che in base al comma 652 richiamato, il Comune, in alternativa ai criteri previsti dal metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più...