Un’azienda che dispone di circa 230 autovetture assegnate in uso promiscuo ai dipendenti con addebito del fringe benefit in busta paga, decide di adottare misure di sostenibilità ambientale facendo ricorso alla mobilità elettrica, rinnovando il parco auto attraverso l'inserimento di automezzi a trazione integralmente elettrica o ibrida. A fronte di questo passaggio, l’azienda intende riconoscere ai dipendenti il rimborso delle spese di energia elettrica sostenute per la ricarica effettuata presso la propria abitazione, chiedendo all’Agenzia di non assoggettare a imposte tali somme, in quanto la ricarica “non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (fringe benefit), ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore”.
L’Agenzia, con risposta n. 421/2023, ritiene inammissibile tale ipotesi, confermando sia la tassazione ordinaria della ricarica, sia la tassazione forfettaria dei mezzi concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti, così come previsto dall’art. 51, c. 4 del TUIR: le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2020, infatti, prevedono un trattamento fiscale di favore per i mezzi a ridotte emissioni di CO2, ma non esenta da tale trattamento i veicoli ad alimentazione elettrica. Inoltre è bene ricordare i contenuti della circolare 326/1997, secondo cui ai fini della determinazione del valore del compenso in natura, è irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o alcuni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'Aci, senza tuttavia ricomprendere il valore del rifornimento del veicolo; pertanto, il costo di ricarica rimborsato è da considerarsi totalmente imponibile ai fini fiscali, non rientrando tra beni e servizi forniti dal datore di lavoro come fringe benefit e in considerazione del fatto che non è sostenuto nell'esclusivo interesse del datore, non rientrando neppure nelle specifiche deroghe dei rimborsi analitici delle spese per trasferte (art. 51, c. 5). La risposta fornita dall’Ade, che entra per la prima volta nel merito della questione, va in disaccordo con quanto in precedenza previsto dalla Direzione regionale delle Entrate Lombardia, che con protocollo 93679/2020 aveva riconosciuto il rimborso di carburante delle auto ad uso promiscuo come spesa riconducibile a quelle previste dall’art. 51, c. 4 del TUIR.
Inoltre, anche l’Agenzia stessa, con risposta 10.06.2022, n. 329, aveva ammesso l’esenzione da imposte delle ricariche elettriche offerte gratuitamente dal datore di lavoro ai dipendenti con auto elettriche private: in questo caso, tuttavia, il contesto era differente e l’azienda aveva introdotto questa misura per un periodo ridotto pari a 6 mesi, in funzione di una misura di welfare educativo dedicato ai lavoratori. L’Agenzia conclude la trattazione del caso confermando invece che l'installazione delle infrastrutture di ricarica presso l'abitazione del dipendente rientra nel novero dei fringe benefit e deve essere valutata separatamente, alla stregua dell'eventuale concessione di un'immobile per custodire il veicolo.
L’Agenzia, con risposta n. 421/2023, ritiene inammissibile tale ipotesi, confermando sia la tassazione ordinaria della ricarica, sia la tassazione forfettaria dei mezzi concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti, così come previsto dall’art. 51, c. 4 del TUIR: le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2020, infatti, prevedono un trattamento fiscale di favore per i mezzi a ridotte emissioni di CO2, ma non esenta da tale trattamento i veicoli ad alimentazione elettrica. Inoltre è bene ricordare i contenuti della circolare 326/1997, secondo cui ai fini della determinazione del valore del compenso in natura, è irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o alcuni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'Aci, senza tuttavia ricomprendere il valore del rifornimento del veicolo; pertanto, il costo di ricarica rimborsato è da considerarsi totalmente imponibile ai fini fiscali, non rientrando tra beni e servizi forniti dal datore di lavoro come fringe benefit e in considerazione del fatto che non è sostenuto nell'esclusivo interesse del datore, non rientrando neppure nelle specifiche deroghe dei rimborsi analitici delle spese per trasferte (art. 51, c. 5). La risposta fornita dall’Ade, che entra per la prima volta nel merito della questione, va in disaccordo con quanto in precedenza previsto dalla Direzione regionale delle Entrate Lombardia, che con protocollo 93679/2020 aveva riconosciuto il rimborso di carburante delle auto ad uso promiscuo come spesa riconducibile a quelle previste dall’art. 51, c. 4 del TUIR.
Inoltre, anche l’Agenzia stessa, con risposta 10.06.2022, n. 329, aveva ammesso l’esenzione da imposte delle ricariche elettriche offerte gratuitamente dal datore di lavoro ai dipendenti con auto elettriche private: in questo caso, tuttavia, il contesto era differente e l’azienda aveva introdotto questa misura per un periodo ridotto pari a 6 mesi, in funzione di una misura di welfare educativo dedicato ai lavoratori. L’Agenzia conclude la trattazione del caso confermando invece che l'installazione delle infrastrutture di ricarica presso l'abitazione del dipendente rientra nel novero dei fringe benefit e deve essere valutata separatamente, alla stregua dell'eventuale concessione di un'immobile per custodire il veicolo.
