Imposte dirette 11 Marzo 2025

Tassato per trasparenza l’ex socio che formalmente è sempre socio

In mancanza di una formale cessione della quota di partecipazione, è inopponibile all’Agenzia delle Entrate l’uscita non pubblicizzata. Si tratta del principio di diritto ribadito dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 326/2025.

Con l’ordinanza n. 326/2025 la Cassazione torna sul tema dell’imputazione per trasparenza ex art. 5 del Tuir del reddito imponibile di una società di persone a un socio in caso di non formalizzata cessione, già precedentemente trattata nelle pronunce nn. 16871/2022 e 2812/2002. Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate notificava al socio 2 avvisi di accertamento con i quali veniva imputato al ricorrente, nella sua veste di socio al 50% di una S.n.c. e, quindi, recuperato a tassazione per gli anni 2006 e 2007, maggior reddito ricostruito in capo alla società.Il contribuente impugnava gli avvisi innanzi alla C.T.P. di Treviso deducendo di essere uscito dalla società nel 2003, riconoscendo altresì di non aver provveduto alle formalità richieste dalla legge.La C.T.P. accoglieva il ricorso ritenendo fornita dal contribuente la prova della propria uscita dalla compagine societaria. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate proponeva gravame alla C.T.R. del Veneto chiedendone l’integrale riforma. In particolare, l’Ufficio deduceva che, in mancanza di una formale e corretta cessione della quota di partecipazione, non poteva ritenersi che il ricorrente non avesse percepito utili. La C.T.R. respingeva l’assunto dell’Agenzia delle Entrate ritenendo che il ricorrente avesse comunque provato sia l’uscita dalla società sia lo svolgimento di attività lavorativa in altra e diversa situazione; considerava, pertanto, effettiva e naturale l’estromissione del ricorrente...

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