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Lavoro 27 Maggio 2022

Tassazione dei premi di risultato

L’Agenzia delle Entrate, con risposta 23.05.2022, n. 283, ribadisce che i premi di risultato erogati nell’anno successivo al periodo di maturazione devono essere tassati con modalità ordinaria e non con modalità separata.

Come già più volte precisato dal Fisco, al fine di attenuare la progressività delle aliquote Irpef, la tassazione separata di cui all’art. 17, c. 1, lett. b) del Tuir è applicabile agli "emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti". In concreto, le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della tassazione separata sono di 2 tipi: quelle di "carattere giuridico", che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine a un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti; quelle consistenti in "oggettive situazioni di fatto", che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta. L'applicazione del regime di tassazione separata si deve comunque sempre escludere ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo debba considerarsi "fisiologica" rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi. Come spesso accade, la contrattazione...

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