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Lavoro
19 Agosto 2022
Tassazione dei rimborsi spese ai dipendenti in trasferta
L’Agenzia delle Entrate, con risposta 2.08.2022, n. 405, fornisce chiarimenti in merito alla tassazione delle indennità e dei rimborsi spese corrisposti ai dipendenti in trasferta.
Nell’ambito dei redditi di lavoro dei dipendenti che svolgono la propria attività in trasferta, ossia fuori dalla sede di lavoro indicata nel contratto di assunzione, la norma di riferimento è l’art. 51, c. 5, D.P.R. n. 917/1986. Tale disposizione identifica un differente trattamento fiscale delle indennità e dei rimborsi spese corrisposti ai lavoratori a seconda che la trasferta sia stata eseguita all’interno o all’esterno del Comune della sede di lavoro.
Infatti, per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, le indennità e i rimborsi spese concorrono a formare il reddito, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore.
Invece, le indennità percepite per le trasferte o missioni fuori del territorio comunale, concorrono a formare il reddito per la parte eccedente euro 46,48 al giorno al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente, il limite è ridotto di 1/3. Il limite è ridotto di 2/3 in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto.
In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale, tali somme non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese,...