Tassazione delle mance: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Le somme e i valori corrisposti da soggetti terzi al lavoratore nell’ambito del rapporto di lavoro rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente.
La legge di Bilancio 2023 (art. 1, cc. da 58 a 62 L. 197/2022) ha introdotto un’imposta sostitutiva sulle mance, sia in contanti sia attraverso mezzi di pagamento elettronici, dei lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione del settore privato. Con circ. n. 26/E/2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti interpretativi.
La disposizione è strutturale e non temporanea e interessa i lavoratori del settore privato, impiegati nelle attività ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 L. 287/1991). Il beneficio in argomento consente di applicare alle mance un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. In primis si osserva che l’ambito di riferimento comprende le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ossia le prestazioni di lavoro del settore privato rese sia presso le strutture ricettive, sia presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 L. 287/1991. La tassazione sostitutiva si applica in presenza di 3 requisiti soggettivi: 1) titolarità di un rapporto di lavoro nel settore privato per le prestazioni appena menzionate; 2) percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente non superiori a...