L’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso del corrispettivo percepito nel 2024 per la costituzione del diritto di superficie (contratto stipulato nel 2023) e le regole di tassazione, così come modificate dalla legge di Bilancio 2024.
Prima delle modifiche intervenute con la legge di Bilancio 2024, la circolare 20.04.2018, n. 6/E aveva precisato che, stante la formulazione generica dell’art. 9, c. 5 del Tuir, l’equiparazione effettuata dalla norma deve operare ogni volta in cui si configuri la costituzione o la cessione, a titolo oneroso, di diritti reali di godimento e, nel caso specifico, del diritto di superficie. Di conseguenza, alla costituzione e alla cessione di diritti reali di superficie deve essere comunque applicata la normativa prevista per le cessioni a titolo oneroso e, in particolare, quella contenuta negli artt. 67 e 68 del Tuir. In altri termini, in base alle disposizioni vigenti al 31.12.2023, ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. b), la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo:- avrebbe generato una plusvalenza tassabile se il terreno fosse stato posseduto da meno di 5 anni, determinata ai sensi del successivo art. 68;- non avrebbe generato alcuna plusvalenza se il terreno fosse stato posseduto da più di 5 anni o, in ogni caso, se fosse stato acquisito per successione.L’art. 1, c. 92 L. 30.12.2023, n. 213 ha modificato, dal 1.01.2024, l’art. 67, c. 1, lett. h) del Tuir, includendo tra i redditi diversi anche quelli derivanti “dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento”. Per effetto della modifica, tra i redditi diversi ivi disciplinati sono compresi non solo i redditi derivanti dalla costituzione di un diritto di usufrutto, ma anche quelli...