Atteso che nel sistema impositivo attualmente vigente non esiste più alcuna distinzione sulla tassazione dei dividendi relativi alle partecipazioni (qualificate e non), nel caso di distribuzione di dividendi in vigenza del vecchio impianto normativo era fondamentale l’individuazione sulla natura “qualificata” o meno della partecipazione.Il criterio per la classificazione viene indicato dall’art. 67 del Tuir: “Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società e associazioni di cui all'articolo 5 e dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni”.Un interessante spunto ci viene fornito da una recente posizione assunta dalla Corte di Cassazione (Ordinanza n. 17741/2025). Una contribuente, titolare di azioni (in parte in piena proprietà ed in parte a titolo di nuda proprietà) veniva raggiunta da avviso di accertamento che rettificava il...