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Diritto 04 Settembre 2018

Tasso di mora e sospensione della procedura esecutiva


La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 24675/2017, ha stabilito che ai fini dell'applicazione degli artt. 644 c.p.c e 1815 C.C. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono stati promessi o comunque convenuti a qualunque titolo e indipendentemente dal loro pagamento. Sulla scorta di tale principio, il Tribunale di Brindisi (ordinanza del 26.06.2018), ha rilevato che, con riferimento alla funzione degli interessi di mora – la quale assume una certa importanza nel dibattito sorto attorno alla conseguenza a cui soggiace la clausola di determinazione di tali interessi qualora essi stessi superino, da soli o sommati a quelli corrispettivi, il tasso soglia – occorre ricordare che quella remuneratoria appare più attuale rispetto al mercato del credito. La mora stabilita dalle parti per il ritardo nell'adempimento assume anche una funzione remuneratoria del creditore per il tempo ulteriore di utilizzo del denaro che il debitore carpisce abusivamente con il suo inadempimento. La funzione degli interessi di mora, prosegue il Tribunale di Brindisi, appare più protesa verso quella remuneratività comune con gli interessi corrispettivi poiché, non rispettando le scadenze del rimborso del capitale, il debitore usufruirebbe della somma di denaro conferitagli a mutuo per un periodo ulteriore rispetto a quello concordato; sicché l'interesse moratorio assurge a una...

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