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Accertamento, riscossione e contenzioso
11 Dicembre 2023
Tempestività del deposito telematico: apriamo la busta 1, 2, 3, o 4?
Il deposito telematico prevede 4 messaggi di posta elettronica certificata; la tempestività può variare a seconda del momento in cui i singoli messaggi vengono rilasciati. La Suprema Corte (sent. 16.11.2023 n. 31895) chiarisce quando il deposito deve considerarsi perfezionato.
Il deposito telematico di un atto si articola in quattro fasi, che coincidono con il rilascio di altrettanti messaggi di posta elettronica certificata (PEC) da parte del sistema informatico:
"ricevuta di accettazione deposito", ossia la ricevuta di presa in carico del messaggio da parte del gestore PEC del mittente (RdA);
"ricevuta di avvenuta consegna" (RdAC, cd. "seconda PEC"), con la quale il gestore PEC del Ministero della Giustizia attesta che lo stesso è stato ricevuto nella sua casella;
"esito controlli automatici deposito" (cd. "terza PEC"), inviato dal gestore dei servizi telematici del Ministero della Giustizia e contenente l'esito dei controlli che il sistema effettua automaticamente sulla busta, all'esito dei quali possono essere segnalate al depositante anomalie che sono codificate secondo specifiche tipologie (warn, anomalia non bloccante; error, anomalia bloccante, non preclusiva dell'accettazione manuale da parte della Cancelleria; fatal, anomalia non gestibile per gravi carenze dell'atto che non consentono l'elaborazione e accettazione manuale);
"accettazione deposito" (cd. "quarta PEC"), che viene inviata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario destinatario del deposito, all'esito di controlli manuali delle anomalie eventualmente rilevate dal sistema, e contiene l'eventuale accettazione o il rifiuto del deposito. Solo a seguito di...