La Direzione Centrale Coordinamento Giuridico dell'INL ha pubblicato la nota 14.09.2021, n. 1363, entrando nel merito della nuova disciplina (art. 41-bis D.L. 73/2021).
L'art. 41-bis, D.L. 73/2021 introduce importanti novità alla disciplina delle causali che, ai sensi dell'art. 19, c. 1, D.Lgs. 81/2015, legittimano la stipula di un contratto a tempo determinato superiore ai 12 mesi. La novella incide, anche se indirettamente, su proroghe e rinnovi, oltre ai possibili riflessi sull'ulteriore contratto eccedente il limite massimo dei 24 mesi (o il diverso limite previsto dalla contrattazione collettiva), che può essere stipulato ai sensi dell'art. 19, c. 3, presso gli Ispettorati del Lavoro.
L'art. 41-bis, c. 1, lett. a) permette ai contratti collettivi di cui all'art. 51, D.Lgs. 81/2015 di individuare nuove casistiche in presenza delle quali sarà possibile stipulare un contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi. Il legislatore non vincola le parti sociali con riferimento ai contenuti e alle caratteristiche sostanziali, ma richiede che le causali individuate siano specifiche e che individuino ipotesi concrete, al fine di evitare la necessità di inserire ulteriori specificazioni all'interno del contratto individuale. Si tratta, in buona sostanza, di evitare formule generiche (ad es. ragioni “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, ecc.”).
Le modifiche, introdotte con il decreto Sostegni-bis, permettono anche di rinnovare o prorogare un contratto a termine secondo le nuove previsioni della contrattazione collettiva. La novità pertanto non riguarda solo...