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Diritto
30 Maggio 2022
Tenuità del fatto compatibile con la continuazione del reato
La pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa d'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, salve le ipotesi in cui il giudice la ritenga idonea.
Il D. Lgs. 28/2015 ha introdotto nell’ordinamento penale l’art. 131-bis c.p., prevedendo un nuovo caso di esclusione della punibilità per reati la cui pena detentiva non sia superiore nel massimo a 5 anni, quando per le modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa sia di particolare tenuità e il comportamento risulti non abituale.
La legge prevede che l’abitualità sussista:
quando l’autore è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
quando ha commesso più reati della stessa indole anche se ciascuno di particolare tenuità;
nel caso di reati che hanno a oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
In dottrina e giurisprudenza ci si è quindi interrogati sulla compatibilità della nuova fattispecie ai reati avvinti dal principio della continuazione.
Un primo orientamento, fondato sul tenore letterale della norma, ritiene non applicabile la causa di non punibilità nel caso di più reati, esecutivi di un medesimo disegno criminoso, ancorchè ognuno sia di particolare tenuità. Osterebbe infatti al riconoscimento del beneficio l’oggettiva reiterazione di condotte.
Secondo un diverso orientamento giurisprudenziale il reato continuato non sarebbe necessariamente espressivo di una tendenza o inclinazione al crimine e in tali casi il beneficio sarebbe concedibile.
Il giudice...