In ipotesi di delega per la tenuta della contabilità, la Cassazione (Cass. Civ. Sez. V, ordinanza 11.12.2020, n. 28291) ha chiarito che l’obbligo legale di tenere in maniera corretta e ordinata la contabilità si inquadra nella categoria di obbligazioni di carattere pubblico/sanzionatorio che, per loro natura, non sono delegabili. La “non delegabilità”, in tale contesto, va intesa nel senso che tali obbligazioni, anche qualora siano formalmente delegate a terzi (per esempio, al consulente) non esonerano in alcun modo il contribuente, esclusivo destinatario delle correlate incombenze amministrativo-contabili, dall'obbligo di controllarne il corretto adempimento da parte del soggetto-terzo delegato. Pertanto, se il contribuente decide di affidare al professionista di fiducia le incombenze relative alla tenuta della contabilità d'impresa, ciò non lo esime dal porre in essere una attenta e puntuale attività di controllo rispetto all'effettività e correttezza degli adempimenti demandati.
La vicenda offre spunti di riflessione sui profili di rilevanza dell’elemento soggettivo, rilevabile nel contesto della attribuzione della responsabilità in caso di violazioni di carattere amministrativo-tributario. E, a mente delle prescrizioni contenute nell’art. 5, D.Lgs. 472/1997, si evidenzia che in caso di sanzioni amministrative per violazioni fiscali, al fine di escludere la...