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Lavoro
30 Dicembre 2019
Termine di comporto e principi di correttezza e buona fede
Pur in assenza di una regola espressa in ordine alla comunicazione dell'approssimarsi del termine, esistono situazioni in cui i principi sanciti dagli artt. 1175 e 1375 C.C. impongono un contegno attivo del datore di lavoro.
Se è vero che, generalmente, non esiste un obbligo in capo al datore di lavoro di comunicare al lavoratore l'approssimarsi della scadenza del comporto, vi sono delle fattispecie particolarmente gravi in cui la comunicazione datoriale è certamente meno impegnativa rispetto al dovere di attivarsi per chiedere informazioni da parte del lavoratore gravemente ammalato.
Al riguardo, infatti, occorre distinguere i casi in cui vi sia una malattia per così dire comune (dalla prognosi, cioè, sicuramente fausta, facilmente guaribile anche in tempi brevi e dalla convalescenza non invalidante) da quelli di estrema gravità, in cui le condizioni di integrità psico-fisica del lavoratore siano particolarmente critiche, caratterizzate da una prognosi non sicuramente fausta e da una convalescenza lunga e suscettibile di complicanze.
In queste ipotesi, anche in assenza di una regola espressa in ordine alla comunicazione relativa all'approssimarsi del termine del comporto, un comportamento teso alla correttezza e alla buona fede del datore di lavoro impone l'assunzione di un contegno attivo, consistente nell'invio di una comunicazione che informi il dipendente in ordine ai termini e alla possibilità di ricorrere alle procedure previste dalla contrattazione collettiva per salvaguardare il posto di lavoro (come per esempio la possibilità di richiedere l'aspettativa non retribuita).
In altri termini, muovendo dalla...