Le regole in materia di accertamento ex art. 12 dello Statuto del contribuente si applicano ad altre situazioni finalizzate all'acquisizione documentale.
La Giurisprudenza di legittimità ancora una volta conferma che, in caso di verifiche effettuate mediante accesso nei locali dell'impresa, l'inosservanza del termine dilatorio fissato in 60 giorni dall’art. 12, c. 7, L. 212/2000, determinerebbe l'irrimediabile nullità dell'avviso di accertamento che, a questo punto, risulterebbe emesso ante tempus. L’ultima pronuncia in tal senso è della V Sezione della Cassazione Civ., con la sentenza 17.09.2020, n. 19363. La conclusione espressa, tenuto conto anche della storica pronuncia delle SS.UU. (sentenza 29.07.2013, n. 18184), chiarisce che in base allo stesso dato testuale dell’art. 12, c. 1, l'obbligo di osservanza del termine dilatorio fissato per l’emanazione dell’accertamento operato a seguito di accesso, si applica non solo alle attività di verifica nei locali destinati all'attività di impresa, ma anche al compimento di un semplice accesso in loco, quando ha la medesima finalità di pervenire a un successivo accertamento.
Tale termine, in fatto e in diritto, è applicabile anche in caso di accessi brevi finalizzati esclusivamente all'acquisizione della documentazione contabile, il cui esame avverrà in un secondo tempo negli uffici degli organi di controllo: allo stesso modo, la norma si applica all'ulteriore circostanza del PVC che non contiene specifiche contestazione di violazioni, ma ha unicamente un contenuto...