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Diritto 05 Maggio 2022

Termine dilatorio anche per l’imposta di registro

La Cassazione, con la sentenza n. 12412/2022, statuisce che il termine di cui all’art. 12, c. 7 L. 212/2000 si applica anche alle violazioni che riguardano l’imposta di registro.

La Suprema Corte, con la sentenza 19.04.2022, n. 12412, ritorna sulla questione del contraddittorio endoprocedimentale che trae fondamento nel disposto dell’art. 12, c. 7 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), laddove è statuito che “dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”. La violazione del termine dilatorio di 60 giorni, laddove applicabile, comporta la nullità dell’accertamento. Il caso trae origine da un avviso di liquidazione in materia di imposta di registro emesso prima del decorso dei 60 giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica. La Cassazione, sposando la tesi del contribuente, ricorda che la verifica con accesso in loco era sfociata con un processo verbale di constatazione e, perciò, l’Agenzia delle Entrate era onerata di rispettare il termine dilatorio di cui al citato art. 12, c. 7 pena l’invalidità dell’atto. Pertanto, con tale sentenza viene sancita l’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale anche in caso di atti impositivi afferenti all’imposta di registro. La sentenza in rassegna offre lo spunto per...

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