La Cassazione, con l’ordinanza 26.08.2022, n. 25386, interviene ancora una volta su un tema spesso oggetto di fraintendimenti tra Fisco e contribuente. Si tratta della questione correlata al rispetto del termine dilatorio, sancito per l’emissione di un atto di accertamento ai sensi dell’art. 12, c. 7, dello Statuto del Contribuente, qualora l’attività prodromica a tale atto abbia riguardato l’acquisizione di documenti e non già la formalizzazione di un controllo fiscale.
A tal proposito, la Cassazione ha puntualmente ribadito un importantissimo principio di diritto, rispetto al quale si auspica una concreta presa d’atto soprattutto da parte degli organi di controllo, che faticano ad assimilare la ben definita lettura operata dalla giurisprudenza di legittimità.
Il punto di partenza del decisum in epigrafe è rappresentato dall'importanza che viene riconosciuta all'ampliamento e al potenziamento del diritto al contraddittorio, sin dalla fase d'indagine ispettiva-tributaria, onde definire nel migliore dei modi la posizione fiscale sottoposta al vaglio degli organi di controllo. In questo contesto, il citato termine dilatorio si intende applicabile a tutte le operazioni che vengono formalizzate tramite verbali di chiusura di operazioni di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio di una qualsivoglia attività commerciale e/o professionale, prescindendo da quella che è la concreta denominazione formale che viene attribuita a titolo descrittivo ai verbali redatti dagli organi ispettivi.
Ciò comporta che il termine dilatorio in oggetto deve essere osservato anche nel caso in cui l’atto redatto non sia formalmente denominato come PVC e ancorché l’atto sia rappresentato da un verbale unicamente descrittivo delle operazioni di verifica. In tal senso, la locuzione generica di “verbale di chiusura delle operazioni”, contenuta nell’art. 12, c. 7 cit., assume una connotazione alquanto ampia, tale da ricomprendere al proprio interno ogni possibile tipologia di verbale con cui si formalizzi la conclusione di attività di accesso, verifica o ispezione nei locali di pertinenza del contribuente, prescindendo dalla loro titolazione o dal loro contenuto. Tale assunto appare certamente condivisibile, soprattutto nell’ottica di procedere verso quella tanto sperata (e propagandata!) evoluzione del sistema tributario verso una modalità di interazione Fisco-contribuente, improntata alla partecipazione e al confronto: tutto ciò, con il precipuo scopo di giungere ad un esercizio del potere impositivo che, oltre che imparziale, risulti ulteriormente improntato alla ottimizzazione dei risultati, tramite la riduzione del contenzioso.
In conclusione, la garanzia deve trovare indiscussa applicazione rispetto a tutti gli atti di accertamento o di controllo che si svolgano tramite accesso o ispezione nei locali dell'impresa. Da tale novero non possono essere esclusi quegli atti in cui siano formalizzate operazioni di “accesso istantaneo”, correlabili alla sola acquisizione documentale, atteso che le prescrizioni in materia non contengono alcun discrimine sulla durata dell'accesso.
“Accesso breve” o “accesso lungo”, non cambia la sostanza: l'autoritativa intromissione del Fisco nei luoghi di pertinenza dell’imprenditore e la rilevazione di elementi valutativi a lui sfavorevoli, prescindono dal tempo dell’accesso o dalla sua mera denominazione.
