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Diritto 17 Settembre 2020

Termine per l'omologazione del concordato fallimentare

Il procedimento prevede la presentazione di un'istanza da proporre nel termine di 10 giorni dalla comunicazione dell'approvazione della proposta.

Con l'interessante pronuncia emessa lo scorso 5.08.2020, la Corte di Cassazione (provvedimento n. 16707) ha chiarito che, in ambito di concordato fallimentare, l'istanza di omologazione della proposta deve essere presentata a impulso della parte ricorrente nel termine perentorio di 10 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione della proposta concordataria. Il procedimento per l'omologazione del concordato fallimentare non prevede l'impulso d'ufficio, bensì l'iniziativa di parte, mediante ricorso ex art. 26 L.F., fissando il giudice delegato il solo termine per la presentazione delle opposizioni. Inoltre, secondo la Corte, appare ragionevole ritenere, in assenza di previsione più specifica, che il proponente gode non già dello stesso termine particolare e, quindi, derogatorio, assegnato agli interessati all'opposizione, bensì del termine di 10 giorni dalla comunicazione dell'approvazione, ex art. 26 L.F., in virtù del richiamo complessivo allo speciale giudizio camerale che il riferimento a tale norma comporta. Ferma dunque la ricorribilità immediata per Cassazione del decreto di omologazione del tribunale, sussiste comunque interesse anche di un soggetto non opponente ad invocare la verifica dei requisiti di regolarità della procedura e dell'esito delle votazioni. Se è vero che, di per sé, il difetto di opposizioni esonera il tribunale dal...

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