Accertamento, riscossione e contenzioso
28 Ottobre 2026
Termini di accertamento dei componenti negativi pluriennali
La decorrenza parte dalla prima deduzione e non più da ogni singola quota: per i vizi originari dei costi pluriennali il termine di accertamento si calcola dalla dichiarazione dell’anno in cui il costo è stato dedotto per la prima volta.
L’art. 22 D.Lgs. 148/2026 introduce una significativa modifica alla disciplina dei termini di accertamento relativi ai componenti negativi del reddito d’impresa a efficacia pluriennale, con l’obiettivo di definire in modo più chiaro il periodo entro il quale l’Amministrazione Finanziaria può contestare la deducibilità di costi che producono effetti fiscali distribuiti su più esercizi.La novità riguarda i componenti negativi pluriennali, quali ammortamenti, spese di manutenzione eccedenti i limiti di deducibilità, costi di impianto e ampliamento e, più in generale, tutti quei componenti che vengono dedotti in più annualità. La nuova disciplina non si applica però ai costi derivanti da operazioni inesistenti, che continuano a seguire regole autonome e più rigorose, né ai componenti positivi di reddito, alle perdite fiscali, ai crediti d’imposta e al reddito di lavoro autonomo.
Prima dell’intervento normativo, l’Amministrazione Finanziaria poteva contestare, in ciascun periodo d’imposta interessato, la quota annuale di costo dedotta, purché il relativo termine di accertamento fosse ancora aperto. Ciò consentiva, in concreto, di mettere in discussione l’originaria spettanza di un costo anche molti anni dopo il suo sostenimento, a causa della prolungata durata del processo di ammortamento o di deduzione.Con la nuova...