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Diritto 01 Settembre 2022

Termini di impugnazione del decreto di chiusura del fallimento

In assenza di comunicazione del decreto di chiusura del fallimento, il termine per reclamare il medesimo è di un anno, se il fallimento si è aperto prima del 16.07.2006, e di 90 giorni se aperto successivamente a tale data.

Per le procedure fallimentari già pendenti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 5/2006 (16.07.2006) non opera il termine di cui all’art. 26 l.f., in tema di reclamo avanti al tribunale fallimentare dei decreti del giudice delegato aventi natura decisoria (ai sensi del quale, indipendentemente dalla comunicazione, il reclamo non può proporsi decorsi 90 giorni dal deposito del provvedimento); qualora il provvedimento non sia stato comunicato, pertanto, per i procedimenti instaurati prima di tale data, vale il termine previsto dall’art. 327 c.p.c. decorrente dalla data di pubblicazione. Per quanto riguarda l’individuazione del momento in cui il decreto è divenuto definitivo, ossia non più impugnabile per decorso del termine, occorre, per precisione, tener conto della sentenza della Corte Costituzionale 279/2010 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 119 l.f. nella parte in cui fa decorrere il termine per il reclamo avverso il decreto di chiusura dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme previste dall’art. 117 l.f., anziché dalla comunicazione dell’avvenuto deposito con raccomandata o con altre modalità di comunicazione previste dalla legge. Qualora tale comunicazione sia mancante, pertanto, il decreto diventerà definitivo solo allo spirare del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., ridotto da un anno a 6 mesi dalla L. 69/2009, entrata in vigore il...

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