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Lavoro 29 Dicembre 2020

Termini di impugnazione per violazioni art. 2112 C.C.

L'azione del lavoratore che intende agire nei confronti del cessionario dell'azienda, facendo valere nei suoi confronti la prosecuzione del contratto di lavoro, non soggiace a decadenza.

Come noto, la cessione dei contratti di lavoro, nell'ipotesi di trasferimento di azienda, avviene automaticamente ex art. 2112 C.C. Corollario di tale automatismo è che non è prevista alcuna necessità né onere per il lavoratore, di far valere formalmente nei confronti del cessionario l'avvenuta prosecuzione del rapporto di lavoro con quest'ultimo (cioè con il soggetto che ha acquisito contrattualmente l'azienda cedente e il relativo personale), essendo tale prosecuzione già avvenuta per lgge (ope legis). Del resto, l'art. 32, c. 4 L. 183/2010 ha previsto l'applicabilità delle disposizioni in materia di impugnazione del licenziamento di cui all'art. 6 L. 604/1966 alla sola ipotesi della cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 2112 C.C. e non anche al caso opposto (e, cioè, alla mancata cessione del contratto di lavoro). Di conseguenza, solo il lavoratore che intende contestare la cessione del suo contratto di lavoro ex art. 2112 C.C. ha l'onere di far valere tale impugnazione nel termine di 60 giorni di cui all'art. 32, c. 4 L. 183/2010, mentre nel caso opposto, allorquando egli deduce la violazione dell'art. 2112 C.C. non per essere stato ceduto ma, al contrario, per essere stato illegittimamente trattenuto in capo alla cedente, egli non incorre in alcun termine di decadenza. Quanto sopra costituisce un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato (ex...

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