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Diritto 12 Dicembre 2019

Termini per fissare l'udienza per la dichiarazione di fallimento

Ai sensi dell'art. 15 L.F. tra la notifica del decreto di fissazione dell'udienza e la celebrazione della medesima devono intercorrere non meno di 15 giorni.

La questione della natura del termine di cui all'art. 15, c. 3 L.F. è stata già affrontata dalle Sezioni Unite con la sentenza 1.02.2012, n. 1418. Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha chiarito che il termine in questione deve essere qualificato come termine dilatorio a decorrenza successiva e va dunque computato secondo i criteri generali di cui all'art. 155, c. 1 c.p.c., escludendo quindi il giorno iniziale (quello della data di notifica del ricorso introduttivo e del relativo decreto di convocazione del debitore) e conteggiando quello finale (rappresentato dalla data dell'udienza di comparizione). Ha rilevato la Corte che l'art. 15 L.F. dispone(va), al primo periodo del comma 2, che “Il Tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore e i creditori istanti per il fallimento” e, al secondo periodo del comma 3, che “Tra la data della notificazione, a cura di parte, del decreto di convocazione e del ricorso, e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 15 giorni liberi”. Successivamente l'art. 15 L.F. è stato modificato dall'art. 2, c. 4 D.Lgs. 12.09.2007, n. 169 che riproduce, al primo periodo del comma 2, e al secondo periodo del comma 3, il medesimo testo introdotto precedentemente. L'unica modificazione rispetto a tale testo sta nella soppressione della qualificazione come “liberi” dei 15 giorni che devono intercorrere tra la data della...

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