Le Sezioni Unite (Cass. 27.03.2023, n. 8557) hanno risolto la diatriba giurisprudenziale in merito alla verifica fallimentare della garanzia costituita dal soggetto (poi fallito) per un debito altrui.
La giurisprudenza più risalente (Cass. 613/1965, confermata da Cass. 15186/2000; 2429/2009) ha da sempre ritenuto che i titolari di diritti di prelazione a garanzia di crediti vantati verso debitori diversi dal fallito possano concorrere alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita di tali immobili insieme ai creditori fallimentari, senza bisogno che i loro crediti vengano assoggettati al procedimento di verifica previsto dalla legge fallimentare.
Un filone più recente (Cass. 2657/2019) ha ritenuto, alla luce anche delle riforme fallimentari, che si dovesse privilegiare il procedimento di verificazione dello stato passivo sulla scorta di quanto enunciato dall’art. 52 L.F. che considera oltre ai crediti anche “ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare” e dall’art. 92 L.F. rivolto non soltanto ai creditori ma anche “ai titolari di diritti personali o reali”.
Intervenute nuovamente sul punto le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover dar continuità al precedente orientamento giurisprudenziale nonostante anche la diversa disciplina del vigente Codice della crisi dell’impresa (non applicabile alle procedure fallimentari già pendenti), stabilendo che:
i creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno su beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possano avvalersi del procedimento di verifica dello stato passivo...