Accertamento, riscossione e contenzioso 21 Agosto 2025

Test di operatività solo dopo il 3° anno

La Corte di Cassazione afferma che nei primi 3 esercizi di vita della società non è possibile utilizzare validamente il test di operatività.

L’art. 30, L. 724/1994 ha introdotto il test che devono superare tutte le società al fine di non cadere nell’alveo delle cosiddette “società di comodo” o “società non operative” e di subirne le relative conseguenze, prima fra tutte l’applicazione di un reddito imponibile minimo sui cui calcolare le imposte. Il calcolo, come noto, viene effettuato applicando una serie di moltiplicatori ai valori delle immobilizzazioni ed ai titoli e crediti (non commerciali), considerando la media dei 3 esercizi precedenti, che permette di ottenere un dato (i ricavi presunti) da confrontare con la media dei ricavi effettivi, sempre riferiti ai 3 esercizi precedenti. Qualora questi ultimi siano inferiori a quelli presunti, scatta la presunzione di società non operativa con conseguente applicazione di un reddito imponibile minimo, fatte salve le cause di esclusione espressamente previste, come, ad esempio, la non applicazione ai soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta. L’Agenzia delle Entrate, sino ad oggi, non ha mai ammesso ulteriori eccezioni, al di là delle cause di esclusione espressamente previste dalla norma e della possibilità di disapplicare le disposizioni a seguito dell’accoglimento dell’istanza di interpello all’uopo presentata. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 30.07.2025, n. 22007, ha posto un freno all’applicazione tout court della disposizione, qualora la società si trovi nel primo triennio di attività. Secondo gli ermellini,...

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