Test pratico, il risanamento si misura sulla situazione corrente
Nel rapporto tra debito da servire e flussi disponibili interviene il D.D. 23.04.2026, che orienta la verifica ma non sostituisce la valutazione sulle concrete prospettive di risanamento.
Il D.D. Giustizia 23.04.2026 ha inciso in modo significativo sul test pratico previsto nell’ambito della composizione negoziata, chiarendo anzitutto quale debba essere la base del primo calcolo. L’esercizio deve muovere dalla situazione corrente dell’impresa e considerare gli effetti delle iniziative già realizzate, mentre le misure ancora da adottare appartengono al progetto di piano e non possono essere anticipate nella determinazione iniziale. La distinzione non è soltanto metodologica. Se nel test fossero già incorporati i risultati attesi dalle azioni di risanamento, il dato finirebbe per misurare uno scenario futuro anziché la capacità dell’impresa di sostenere il debito nelle condizioni esistenti.Il rapporto resta costruito tra il debito da servire, indicato con A, e i flussi annui che la gestione è in grado di destinare al suo servizio, indicati con B, ma il decreto rende più analitica la formazione di entrambe le grandezze. Nel debito devono essere comprese le esposizioni che richiedono effettivo servizio finanziario, incluse quelle oggetto di riscadenziamento, moratoria o rateazione e le ulteriori passività considerate dal documento ministeriale; le poste da portare in diminuzione possono invece rilevare solo quando corrispondano a risorse concretamente disponibili o realizzabili. Sul versante dei flussi, il riferimento è al margine operativo lordo prospettico normalizzato della gestione, depurato dalle componenti non ricorrenti e rettificato per...