Diritto privato, commerciale e amministrativo
16 Ottobre 2026
Testamento dell’amministrato con “assistenza”
Per la Cassazione è nullo il testamento pubblico redatto con assistenza dell’amministratore di sostegno. L’atto è personalissimo: o il beneficiario è pienamente capace e dispone da solo, o non può testare. Escluse le formule intermedie.
Nella prassi di studio si annida spesso un pericoloso equivoco: considerare il provvedimento del giudice tutelare una sorta di salvacondotto universale, capace di sanare a monte qualsiasi anomalia redazionale. Capita infatti frequentemente che l’amministratore di sostegno, mosso da zelo protettivo o dall’intento di blindare il patrimonio del fragile, chieda e ottenga l’autorizzazione ad affiancare il beneficiario nella redazione del testamento pubblico. Agli occhi dei clienti l’operazione appare inattaccabile; nella realtà operativa si traduce in una trappola giuridica micidiale. A spazzare via questi equilibrismi è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza 6.02.2026, n. 2648.Dogma dell’atto personalissimo: tertium non datur - L’impianto della L. 6/2004 è chiaro: la misura nasce per proteggere il beneficiario con la minore limitazione possibile della capacità d’agire (art. 1 L. 6/2004). Sugli atti personalissimi (matrimonio, donazione, testamento), la regola generale risiede nella conservazione della piena capacità del beneficiario (art. 409, c. 1 c.c.; Corte Cost. n. 114/2019). Il giudice tutelare può circoscrivere tale facoltà estendendo le limitazioni di interdetti e inabilitati (art. 411, c. 4 c.c.), ma ciò esige un decreto puntualmente motivato che dia conto delle effettive condizioni psicofisiche del disponente e del concreto pericolo di condizionamenti esterni.Di fronte alla scheda testamentaria vige un principio binario: o il soggetto...